Art. 58.
          Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari

   1.  Alla  segreteria  di  ciascun gruppo consiliare e' preposto un
responsabile,  scelto  tra  il personale di cui all'art. 56, comma 1.
Nei  casi  in  cui  il  responsabile  non  sia  dipendente regionale,
l'incarico  e'  attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero
con  contratto  di  diritto privato a tempo determinato, su richiesta
dei presidenti dei gruppi consiliari.
   2.  Al  responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare
spetta  il  trattamento economico non superiore a quella spettante ai
dipendenti   regionali   inquadrati   nella  categoria  D,  posizione
economica D5, salvo quanto previsto dal comma 3.
   3.  Al  responsabile  della  segreteria  dei  gruppi consiliari si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 8, e 56. Nel
caso  di  gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al
responsabile   della   segreteria  spetta  il  trattamento  economico
previsto  per  i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle
strutture  di  minore  complessita' e si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi 7, 8 e 11.