Art. 58. Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari 1. Alla segreteria di ciascun gruppo consiliare e' preposto un responsabile, scelto tra il personale di cui all'art. 56, comma 1. Nei casi in cui il responsabile non sia dipendente regionale, l'incarico e' attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero con contratto di diritto privato a tempo determinato, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari. 2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D5, salvo quanto previsto dal comma 3. 3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 8, e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessita' e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi 7, 8 e 11.