Art. 60. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 4/2008 1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2008 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il Consiglio regionale, puo' stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attivita' nuovi o comunque non gia' assicurati dal personale del Consiglio stesso. 2-ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullita', stabilisce il servizio o l'attivita' da svolgere in forma associata e indica espressamente l'oggetto, la durata. le modalita' dello svolgimento del servizio o dell'attivita', i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione.».