Art. 60.
        Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 4/2008

   1.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2008
sono inseriti i seguenti:
   «2-bis.  Il Consiglio regionale, puo' stipulare convenzioni con le
pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 2 del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in
comune  di  servizi ed attivita' nuovi o comunque non gia' assicurati
dal personale del Consiglio stesso.
   2-ter.  La  convenzione,  redatta  in  forma  scritta  a  pena  di
nullita',  stabilisce  il servizio o l'attivita' da svolgere in forma
associata  e  indica espressamente l'oggetto, la durata. le modalita'
dello   svolgimento   del  servizio  o  dell'attivita',  i  reciproci
obblighi,   gli   oneri   finanziari,   le   risorse  strumentali  ed
eventualmente  il  personale  da  distaccare  da  parte  di  ciascuna
amministrazione.».