Art. 61.
        Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 4/2008

   1. La lettera j) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n.
4/2008 e' sostituita dalla seguente:
   «j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale.
ivi  compresi  i  dirigenti,  su  proposta del direttore dell'area di
assegnazione,  nonche' nei confronti dei responsabili delle strutture
di  supporto  degli  organi del Consiglio regionale e, su proposta di
questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.».