Art. 61. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 4/2008 1. La lettera j) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 4/2008 e' sostituita dalla seguente: «j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale. ivi compresi i dirigenti, su proposta del direttore dell'area di assegnazione, nonche' nei confronti dei responsabili delle strutture di supporto degli organi del Consiglio regionale e, su proposta di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.».