Art. 63. Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 4/2008 1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 4/2008 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Dirigenti con contratto a tempo determinato) . - 1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, possono essere attribuiti dal segretario generale, su proposta del direttore di area di destinazione nel caso in cui l'incarico debba svolgersi all'interno della direzione di area, con contratto di diritto privato a tempo determinato, cui provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'art. 29, comma 6. 2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di' laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente. che abbiano conseguito una particolare capacita' professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici. o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private. 3. Il contratto di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore ai cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo segretario generale ed e' rinnovabile. 4. L'incarico di cui al presente articolo e' conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.».