Art. 63.
    Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 4/2008

   1.  Dopo  l'art. 22 della legge regionale n. 4/2008 e' inserito il
seguente:
    «Art. 22-bis
    (Dirigenti con contratto a tempo determinato)
.  -  1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di
sopperire  ad  individuate  esigenze  della  struttura  operativa,  e
limitatamente  ad  un  numero  di posti non superiore al 15 per cento
della  dotazione  organica della qualifica dirigenziale del Consiglio
regionale,  possono  essere  attribuiti  dal  segretario generale, su
proposta  del  direttore  di  area  di  destinazione  nel caso in cui
l'incarico  debba  svolgersi all'interno della direzione di area, con
contratto  di  diritto  privato  a tempo determinato, cui provvede la
struttura  individuata  a  tali fini dalle intese di cui all'art. 29,
comma 6.
   2.  I  dirigenti  con contratto a tempo determinato vengono scelti
tra  soggetti  in  possesso  di' laurea magistrale, come disciplinata
dall'ordinamento  vigente.  che  abbiano  conseguito  una particolare
capacita'  professionale,  culturale  o  scientifica,  desumibile  da
concrete  esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in
posizioni  dirigenziali  o nella categoria immediatamente inferiore a
quella  dirigenziale in enti pubblici. o in analoghe posizioni presso
enti pubblici economici o aziende private.
   3.  Il contratto di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore
ai  cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina
del nuovo segretario generale ed e' rinnovabile.
   4.  L'incarico di cui al presente articolo e' conferito a soggetti
provenienti  dal  settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo
indeterminato   della   Regione   Toscana,   previo  collocamento  in
aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione
di provenienza.».