Art. 65.
    Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 4/2008

   1.  Dopo  l'art. 25 della legge regionale n. 4/2008 e' inserito il
seguente:
    «Art. 25-bis (Mobilita', trasferimento e comando dei dirigenti) -
1.  Nel  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali la mobilita' e'
assunta  come  generale criterio organizzatore ai fini della migliore
funzionalita'    della   struttura   operativa   e   della   migliore
utilizzazione delle risorse.
   2.  Il  segretario  generale  puo',  per  specifiche  esigenze  di
servizio,  assegnare  ad  altro  incarico di livello corrispondente i
dirigenti  a  tempo  indeterminato del ruolo del Consiglio regionale,
sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati.
   3.  La mobilita' dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio
alla  Giunta  e'  disposta.  sentiti  il  dirigente  interessato e il
direttore  dell'area  di  appartenenza,  dal  segretario  generale su
richiesta  del  direttore generale competente in materia di personale
d'intesa coti il direttore generale della struttura di destinazione.
   4.  Alle  modalita'  ed  alle  procedure  per  l'attuazione  della
mobilita' tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si
applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all'art. 13,
comma   3,  o,  in  assenza  di  quest'ultime,  le  disposizioni  del
regolamento  della  Giunta  di  cui all'art. 18, comma 4, della legge
regionale  n.  1/2009  intendendo  in  questo  caso per la figura del
direttore  generale  in  materia  di  personale quella del segretario
generale  e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di
area.
   5.  Il  trasferimento  ed  il  comando dei dirigenti del ruolo del
Consiglio  regionale  presso  altre  amministrazioni  pubbliche  sono
disposti   dal  segretario  generale  previo  parere  favorevole  del
direttore dell'area di appartenenza del dirigente interessato.».