Art. 65. Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 4/2008 1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 4/2008 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Mobilita', trasferimento e comando dei dirigenti) - 1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilita' e' assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalita' della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse. 2. Il segretario generale puo', per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale, sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati. 3. La mobilita' dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta e' disposta. sentiti il dirigente interessato e il direttore dell'area di appartenenza, dal segretario generale su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d'intesa coti il direttore generale della struttura di destinazione. 4. Alle modalita' ed alle procedure per l'attuazione della mobilita' tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all'art. 13, comma 3, o, in assenza di quest'ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area. 5. Il trasferimento ed il comando dei dirigenti del ruolo del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal segretario generale previo parere favorevole del direttore dell'area di appartenenza del dirigente interessato.».