Art. 66. Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 4/2008 1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 4/2008 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Mobilita', comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale) - 1. La mobilita' dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale e' assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalita' della struttura operativa e dell'utilizzazione ottimale delle risorse nonche' dello sviluppo professionale del dipendente. 2. Il segretario generale puo', per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale. sentiti il dipendente e i direttori di area interessati. 3. La mobilita' del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale e' disposta, sentiti il dipendente interessato e il direttore dell'area di appartenenza, dal segretario generale, su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d'intesa con il direttore generale della struttura di destinazione. 4. Il Consiglio regionale puo' ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche. che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 5. Il Consiglio regionale puo' consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche. 6. Il personale del Consiglio regionale puo' essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera. 7. Il comando di cui al comma 6. disposto previo assenso del dipendente. non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e puo' essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente. 8. Il Consiglio regionale puo' utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all'art. 29. comma 6. 9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, puo' distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco e' disposto d'intesa con l'amministrazione interessata e non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge. 10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, puo' utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di provenienza del personale distaccato.».