Art. 66.
    Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 4/2008

   1.  Dopo  l'art. 27 della legge regionale n. 4/2008 e' inserito il
seguente:
    «Art.  27-bis  (Mobilita',  comando  e distacco del personale non
appartenente  alla  qualifica  dirigenziale)  -  1.  La mobilita' dei
dipendenti  a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta
regionale e' assunta come generale criterio di organizzazione ai fini
della    migliore   funzionalita'   della   struttura   operativa   e
dell'utilizzazione  ottimale  delle  risorse  nonche'  dello sviluppo
professionale del dipendente.
   2.  Il  segretario  generale  puo',  per  specifiche  esigenze  di
servizio,  assegnare  ad  altra  area  con  un  incarico  di  livello
corrispondente,  il  personale  a  tempo  indeterminato del Consiglio
regionale. sentiti il dipendente e i direttori di area interessati.
   3.  La mobilita' del personale a tempo indeterminato dal Consiglio
regionale  alla  Giunta  regionale e' disposta, sentiti il dipendente
interessato  e il direttore dell'area di appartenenza, dal segretario
generale,  su  richiesta del direttore generale competente in materia
di  personale  d'intesa  con il direttore generale della struttura di
destinazione.
   4. Il Consiglio regionale puo' ricoprire posti vacanti in organico
mediante  passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima
categoria  o  qualifica  corrispondente,  in  servizio  presso  altre
amministrazioni  pubbliche. che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento  e'  disposto  previo  consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
   5.  Il  Consiglio  regionale  puo' consentire il trasferimento del
proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.
   6.  Il  personale  del  Consiglio  regionale puo' essere comandato
presso  amministrazioni  pubbliche  per  esigenze  di  servizio delle
stesse.  Gli oneri connessi al comando sono a carico dell'ente presso
il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.
   7.  Il  comando  di  cui  al  comma 6. disposto previo assenso del
dipendente.   non   puo'   avere  durata  superiore  a  dodici  mesi,
eventualmente  rinnovabili,  e  puo'  essere  revocato  solo mediante
intesa  in  forma  scritta  tra  gli enti o su richiesta motivata del
dipendente.
   8.  Il  Consiglio regionale puo' utilizzare personale comandato da
altre  pubbliche  amministrazioni  e  in  tal  caso  i relativi oneri
finanziari  sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati
secondo  le  intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui
all'art. 29. comma 6.
   9.  Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative,
puo'  distaccare,  anche  a  tempo  parziale,  il personale regionale
presso  altre  pubbliche  amministrazioni.  Il  distacco  e' disposto
d'intesa  con  l'amministrazione  interessata e non puo' avere durata
superiore  a  dodici  mesi,  eventualmente  rinnovabili.  Tale limite
temporale  non  trova  applicazione  nel  caso in cui il distacco sia
previsto da apposita disposizione di legge.
   10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative,
puo'    utilizzare    personale   distaccato   da   altre   pubbliche
amministrazioni.  Gli  oneri  finanziari  connessi al distacco sono a
carico dell'ente di provenienza del personale distaccato.».