Art. 68. Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 4/2008 1. L'art. 30 della legge regionale n. 4/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 30. (Rinvio) - 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano. in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1/2009.