Art. 68.
      Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 4/2008

   1.  L'art.  30  della legge  regionale n. 4/2008 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  30.  (Rinvio)  -  1.  Per  quanto  non  disciplinato dalla
presente  legge  si applicano. in quanto compatibili, le disposizioni
di cui alla legge regionale n. 1/2009.