Art. 69. Regolamento 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' approvato il regolamento di attuazione. 2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, se compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nel regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) e nel disciplinare delle attivita' extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 5 luglio 2004, n. 632, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2006, n. 127.