Art. 69.
                             Regolamento

   1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge e' approvato il regolamento di attuazione.
   2.  Fino  all'approvazione  del  regolamento  di  cui  al  comma 1
continuano  ad  applicarsi,  se compatibili con la presente legge, le
disposizioni contenute nel regolamento regionale 24 dicembre 1999, n.
5  (Regolamento  di  attuazione concernente le norme per l'accesso al
ruolo  unico  regionale e per l'assunzione a tempo determinato) e nel
disciplinare   delle  attivita'  extraimpiego  dei  dipendenti  della
Regione  Toscana,  approvato con deliberazione della Giunta regionale
del  5  luglio  2004,  n.  632,  modificata dalla deliberazione della
Giunta regionale del 27 febbraio 2006, n. 127.