Art. 7.
                         Direttore generale

   1.  Il  direttore  generale assicura l'unitarieta' di azione della
direzione generale e svolge le seguenti funzioni:
    a) definisce gli indirizzi e il programma annuale della direzione
generale  in  attuazione  degli  obiettivi e delle strategie definite
dagli  organi di direzione politica e dal CTD, curando l'integrazione
con le altre direzioni generali;
    b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo
gli  atti  di competenza egli stessi, compresi quelli predisposti dal
coordinatore di area:
    c)  dirige,  organizza  e  gestisce la struttura cui e' preposto,
adotta  gli  atti  conseguenti ed e' responsabile dell'attuazione dei
programmi  e  delle  direttive  generali  definiti  dagli  organi  di
direzione politica;
    d)  cura  e  gestisce  i  rapporti  con gli enti, le aziende e le
agenzie regionali;
    e)  costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del
CTD,  reso  sulla  base  di  un'istruttoria  della direzione generale
competente   in   materia   di   organizzazione  e  su  proposta  del
coordinatore d'area per i settori costituiti all'interno dell'area;
    f)  nomina  e  revoca i coordinatori di area e i responsabili dei
settori, su proposta del coordinatore d'area per i settori costituiti
all'interno dell'area:
    g)  individua  le  posizioni  dirigenziali  di  cui all'art. 11 e
assegna i relativi incarichi;
    h)  assegna  alle  aree  e  ai settori gli obiettivi e le risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie,  nell'ambito  delle  quali  puo'
riservarsi una quota per le spese generali della direzione;
    i)  dirige,  coordina  e  controlla  l'attivita' delle aree e dei
settori di diretto riferimento costituiti all'interno della direzione
generale  e  assume  nei  confronti  dei  coordinatori  di area e dei
dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia;
    j)   esercita  le  funzioni  di  valutazione  nei  confronti  dei
coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di
cui all'art. 11 secondo le modalita' di cui all'art. 19;
    k)  esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale
della    direzione   generale   non   appartenente   alla   qualifica
dirigenziale.
   2.  Il  direttore  generale competente in materia di personale, su
iniziativa   del  direttore  generale  di  riferimento,  esercita  le
funzioni  disciplinari  nei confronti del personale appartenente alla
qualifica dirigenziale e puo' promuovere, sentito il dirigente cui il
personale e' assegnato, i procedimenti disciplinari nei confronti del
personale non appartenente alla qualifica dirigenziale.
   3.  Il  Direttore  generale  della Presidenza esercita le funzioni
disciplinari  nei  confronti  dei responsabili delle strutture di cui
all'art.  40  e,  su  iniziativa  di questi ultimi, nei confronti del
personale loro assegnato.
   4.  Il  direttore  generale,  in  caso  di  assenza temporanea, e'
sostituito  da  un  coordinatore  di  area  o da un dirigente a tempo
indeterminato della direzione generale, da lui designato.
   5.  Le  disposizioni della presente legge concernenti il direttore
generale  si  applicano, in quanto compatibili, al Direttore generale
dell'Avvocatura.