Art. 7. Direttore generale 1. Il direttore generale assicura l'unitarieta' di azione della direzione generale e svolge le seguenti funzioni: a) definisce gli indirizzi e il programma annuale della direzione generale in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite dagli organi di direzione politica e dal CTD, curando l'integrazione con le altre direzioni generali; b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza egli stessi, compresi quelli predisposti dal coordinatore di area: c) dirige, organizza e gestisce la struttura cui e' preposto, adotta gli atti conseguenti ed e' responsabile dell'attuazione dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica; d) cura e gestisce i rapporti con gli enti, le aziende e le agenzie regionali; e) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del CTD, reso sulla base di un'istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione e su proposta del coordinatore d'area per i settori costituiti all'interno dell'area; f) nomina e revoca i coordinatori di area e i responsabili dei settori, su proposta del coordinatore d'area per i settori costituiti all'interno dell'area: g) individua le posizioni dirigenziali di cui all'art. 11 e assegna i relativi incarichi; h) assegna alle aree e ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali puo' riservarsi una quota per le spese generali della direzione; i) dirige, coordina e controlla l'attivita' delle aree e dei settori di diretto riferimento costituiti all'interno della direzione generale e assume nei confronti dei coordinatori di area e dei dirigenti dei suddetti settori poteri sostitutivi in caso di inerzia; j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei coordinatori di area, dei responsabili dei settori e dei dirigenti di cui all'art. 11 secondo le modalita' di cui all'art. 19; k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della direzione generale non appartenente alla qualifica dirigenziale. 2. Il direttore generale competente in materia di personale, su iniziativa del direttore generale di riferimento, esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e puo' promuovere, sentito il dirigente cui il personale e' assegnato, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale. 3. Il Direttore generale della Presidenza esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all'art. 40 e, su iniziativa di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato. 4. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, e' sostituito da un coordinatore di area o da un dirigente a tempo indeterminato della direzione generale, da lui designato. 5. Le disposizioni della presente legge concernenti il direttore generale si applicano, in quanto compatibili, al Direttore generale dell'Avvocatura.