Art. 70. Disposizioni di coordinamento 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale. 2. La Giunta regionale. promuove a favore dei dipendenti azioni di carattere assistenziale e sociale i cui criteri e modalita' attuative sono definiti con provvedimento della stessa Giunta regionale. 3. Le azioni di cui al comma 2 si applicano, di norma, anche ai dipendenti del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio.