Art. 70.
                    Disposizioni di coordinamento

   1.  Le  disposizioni  della presente legge si applicano, in quanto
compatibili,  al  personale  degli  enti e degli organismi dipendenti
della  Regione,  ivi  compresi  quelli  di  consulenza  della  Giunta
regionale e del Consiglio regionale.
   2. La Giunta regionale. promuove a favore dei dipendenti azioni di
carattere assistenziale e sociale i cui criteri e modalita' attuative
sono definiti con provvedimento della stessa Giunta regionale.
   3.  Le  azioni  di cui al comma 2 si applicano, di norma, anche ai
dipendenti  del  Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza
dello stesso Consiglio.