Art. 71.
                      Disposizione transitoria

   1.  Sono  fatti  salvi,  fino  alla  scadenza della legislatura, i
contratti  in  essere,  rispettivamente, del portavoce del Presidente
della  Giunta  regionale e del portavoce del Presidente del Consiglio
regionale incaricati al momento dell'entrata in vigore della presente
legge.