Art. 72. Modifiche alla legge regionale n. 27/2007 1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 «Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale») e' cosi' sostituita: «Enti ed organismi dipendenti della Regione». 2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2007 le parole «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,». 3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2007 le parole: «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale». 4. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2007 le parole: «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,». 5. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2007 le parole: «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale». 6. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2007 le parole: «di cui all'art. 50 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti della Regione. ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,».