Art. 72.
              Modifiche alla legge regionale n. 27/2007

   1.  La  rubrica dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 2007, n.
27  (Misure  di  razionalizzazione  delle  spese  per  il  personale.
Modifiche  alla  legge  regionale  5  agosto 2003, n. 44 «Ordinamento
della  dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche
alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione
regionale  in  materia  di  organizzazione  e  personale»)  e'  cosi'
sostituita: «Enti ed organismi dipendenti della Regione».
   2.  Al  comma  1  dell'art.  7 della legge regionale n. 27/2007 le
parole  «di  cui  all'art.  50  dello  Statuto» sono sostituite dalle
seguenti:   «dipendenti   della   Regione,  ivi  compresi  quelli  di
consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,».
   3.  Al  comma  1  dell'art.  8 della legge regionale n. 27/2007 le
parole:  «di  cui  all'art.  50  dello Statuto» sono sostituite dalle
seguenti:   «dipendenti   della   Regione,  ivi  compresi  quelli  di
consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale».
   4.  Al  comma  2  dell'art.  8 della legge regionale n. 27/2007 le
parole:  «di  cui  all'art.  50  dello Statuto» sono sostituite dalle
seguenti:   «dipendenti   della   Regione,  ivi  compresi  quelli  di
consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,».
   5.  Al  comma  1  dell'art.  9 della legge regionale n. 27/2007 le
parole:  «di  cui  all'art.  50  dello Statuto» sono sostituite dalle
seguenti:   «dipendenti   della   Regione,  ivi  compresi  quelli  di
consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale».
   6.  Al  comma  2  dell'art.  9 della legge regionale n. 27/2007 le
parole:  «di  cui  all'art.  50  dello Statuto» sono sostituite dalle
seguenti:   «dipendenti   della   Regione.  ivi  compresi  quelli  di
consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,».