Art. 73. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni: a) articoli 1,da 50 a 55, 78, 153, 154, 160, commi 2, 3 e 4, 161 e 164 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale); b) legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 (Azioni positive per le dipendenti regionali); c) legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale); d) legge regionale 11 luglio 2000, n. 61 (Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26); e) legge regionale 11 luglio 2000, n. 62 (Modifica dell'art. 5 «Disposizioni di bilancio» della legge regionale n. 11 luglio 2000, n. 61); f) legge regionale 18 aprile 2001, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia organizzazione e personale»); g) legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale») salvo quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera b); h) legge regionale 9 giugno 2005, n. 44 (Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); i) legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale» ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 «Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni» e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58); l) legge regionale 1° marzo 2006, n. 6 (Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 «Disciplina del gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto»). 2. E' altresi' abrogato l'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).