Art. 73.
                             Abrogazioni

   1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
    a)  articoli 1,da 50 a 55, 78, 153, 154, 160, commi 2, 3 e 4, 161
e  164 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle
leggi sul personale);
    b)  legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 (Azioni positive per le
dipendenti regionali);
    c)   legge  regionale  17  marzo  2000,  n.  26  (Riordino  della
legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);
    d)  legge  regionale  11  luglio  2000,  n.  61  (Personale delle
strutture  speciali  di  supporto agli organi di direzione politica e
personale  dei  gruppi consiliari: modificazioni alla legge regionale
n. 17 marzo 2000, n. 26);
    e)  legge  regionale  11 luglio 2000, n. 62 (Modifica dell'art. 5
«Disposizioni  di  bilancio» della legge regionale n. 11 luglio 2000,
n. 61);
    f)  legge  regionale  18 aprile 2001, n. 16 (Modifiche alla legge
regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale
in materia organizzazione e personale»);
    g)  legge  regionale  5  agosto  2003,  n.  44 (Ordinamento della
dirigenza  e  della struttura operativa della regione. Modifiche alla
legge  regionale  17  marzo  2000, n. 26 «Riordino della legislazione
regionale  in  materia  di  organizzazione e personale») salvo quanto
previsto dall'art. 74, comma 1, lettera b);
    h)   legge   regionale   9   giugno   2005,   n.   44  (Portavoce
dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26
«Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e
personale»);
    i)  legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo
misto  di  cui  all'art.  16,  comma 3, dello Statuto. Modifiche alla
legge  regionale  17  marzo  2000, n. 26 «Riordino della legislazione
regionale  in  materia  di  organizzazione e personale» ed alla legge
regionale  11  luglio 2000, n. 60 «Nuova disciplina sull'assegnazione
ai  gruppi  consiliari  dei  mezzi necessari per lo svolgimento delle
loro  funzioni»  e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005,
n. 58);
    l)  legge  regionale  1°  marzo  2006, n. 6 (Modifica della legge
regionale  17 febbraio 2006, n. 5 «Disciplina del gruppo misto di cui
all'art. 16, comma 3, dello Statuto»).
   2.  E'  altresi' abrogato l'art. 8 della legge regionale 25 giugno
2002,  n.  22  (Norme  e  interventi  in  materia  di  informazione e
comunicazione.    Disciplina    del   Comitato   regionale   per   le
comunicazioni).