Art. 8. Coordinatore di area 1. Il coordinatore di area assicura l'integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal direttore generale di riferimento. 2. Il coordinatore di area, ferma restando l'autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale di cui agli articoli 9 e 11 , svolge le seguenti funzioni: a) assicura l'unitarieta' di azione. l'integrazione delle materie e il coordinamento delle attivita' dell'area in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dal direttore generale; b) cura l'attuazione e il controllo dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica ed assegnategli dal direttore generale; c) definisce il piano di lavoro, sulla base degli obiettivi definiti dal direttore generale, e procede alla valutazione del personale a suo diretto riferimento; d) dirige e controlla l'attivita' delle strutture dirigenziali dell'area, con facolta' di esercitare nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) propone al direttore generale la costituzione, la modifica, la soppressione delle strutture dirigenziali dell'area e delle posizioni dirigenziali individuali e la nomina dei relativi responsabili; f) fornisce al direttore generale gli elementi per la valutazione dei dirigenti che riferiscono all'area secondo quanto disposto all'art. 19, comma 3; g) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'area. 3. Il coordinatore di area, in caso di assenza temporanea, e' sostituito dal direttore generale o da un dirigente dell'area designato dal direttore generale. 4. Al coordinatore di area, per specifiche esigenze funzionali, possono essere attribuiti alcuni compiti trasversali di natura gestionale e amministrativa inerenti il proprio ambito organizzativo di riferimento.