Art. 9. Responsabile di settore 1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attivita' riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni: a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica; b) attua i programmi, cura le attivita' e adotta gli atti di competenza del settore; c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalita', assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse; d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore non appartenente alla qualifica dirigenziale; e) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali ove non sia costituita un'area; f) elabora il piano di lavoro del settore. 2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, e' sostituito dal coordinatore di area di diretto riferimento, ove esistente, oppure da altro dirigente dallo stesso designato. Il responsabile di settore che sia di diretto riferimento al direttore generale e' sostituito da altro dirigente designato da quest'ultimo.