Art. 9.
                       Responsabile di settore

   1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attivita'
riferite  ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge
le seguenti funzioni:
    a)  predispone  gli  atti di competenza degli organi di direzione
politica;
    b)  attua  i  programmi,  cura  le attivita' e adotta gli atti di
competenza del settore;
    c)  dirige,  organizza e controlla il settore, attuando le misure
idonee  a  migliorarne  la funzionalita', assegna gli obiettivi e, in
relazione a questi, ripartisce le relative risorse;
    d)   promuove  i  procedimenti  disciplinari  nei  confronti  del
personale  assegnato  al  settore  non  appartenente  alla  qualifica
dirigenziale;
    e)  garantisce  l'integrazione  e  il  raccordo  organizzativo di
funzioni trasversali ove non sia costituita un'area;
    f) elabora il piano di lavoro del settore.
   2.  Il  responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, e'
sostituito  dal  coordinatore  di  area  di  diretto riferimento, ove
esistente,  oppure  da  altro  dirigente  dallo  stesso designato. Il
responsabile  di  settore che sia di diretto riferimento al direttore
generale e' sostituito da altro dirigente designato da quest'ultimo.