Art. 10. 1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 21. (Assegno per le piccole spese personali). - 1. La prestazione e' concessa a persone o famiglie ospitate nei servizi residenziali di cui all'allegato D, che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle piccole spese personali con il proprio reddito o patrimonio. 2. L'importo della prestazione e' dato dal fabbisogno moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 «Assegno per le piccole spese personali». 3. La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 «Assegno per le piccole spese personali». 4. Tale assegno puo' essere erogato anche alle persone ricoverate in servizi pubblici o convenzionati aventi sede fuori provincia, che erogano prestazioni riconducibili a quelle erogate dai servizi di cui all'allegato D. 5. La prestazione e' concessa ed erogata secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 4, 5 e 6.».