Art. 10.



   1.  L'art.  21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art.  21.  (Assegno  per  le  piccole  spese  personali). - 1. La
prestazione  e'  concessa  a  persone o famiglie ospitate nei servizi
residenziali  di  cui  all'allegato  D,  che non sono in grado di far
fronte  in  modo adeguato alle piccole spese personali con il proprio
reddito o patrimonio.
   2. L'importo della prestazione e' dato dal fabbisogno moltiplicato
per  il coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 «Assegno per le
piccole spese personali».
   3. La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con
valore  della  situazione  economica  pari a zero, e decresce in modo
lineare  fino  ad  azzerarsi  per persone o famiglie con valore della
situazione  economica  pari  al  coefficiente  di cui all'allegato D,
colonna 1 «Assegno per le piccole spese personali».
   4.  Tale assegno puo' essere erogato anche alle persone ricoverate
in  servizi pubblici o convenzionati aventi sede fuori provincia, che
erogano prestazioni riconducibili a quelle erogate dai servizi di cui
all'allegato D.
   5.  La  prestazione e' concessa ed erogata secondo le modalita' di
cui all'art. 19, commi 4, 5 e 6.».