Art. 11.



   1.  L'art.  24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art.  24. (Spese di trasporto). - 1. Alle persone con difficolta'
permanenti,  che  non  possono  utilizzare mezzi pubblici ordinari di
trasporto  ovvero  guidare autonomamente, e' concesso un rimborso per
spese  di  trasporto.  Tali difficolta' sono attestate da certificato
medico.
   2.  L'utente  ha  diritto al rimborso delle spese di trasporto con
automezzo dalla propria abitazione:
    a)  ai  servizi  sociali semiresidenziali, inclusi i servizi alla
prima infanzia;
    b)   ad   altri   servizi   per  scopo  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione;
    c)  al posto di lavoro, anche ai fini della frequenza di progetti
d'inserimento lavorativo.
   3.  Il  rimborso delle spese di trasporto dalla propria abitazione
ai  vari  servizi a scopo di prevenzione, cura e riabilitazione, puo'
essere  concesso  anche  per  trasporti  fuori  provincia, purche' la
necessita'  sia  attestata  dal competente servizio specialistico del
Comprensorio sanitario.
   4.  Anche l'utente che guida autonomamente e necessita del proprio
automezzo  adattato per raggiungere il posto di lavoro, ha diritto al
rimborso delle relative spese di viaggio.
   5. Il rimborso e' concesso nella seguente misura massima:
    a)  trasporto  effettuato  con automezzo privato: 0,080 per cento
della quota base per ciascun chilometro percorso;
    b)  trasporto  effettuato  da  servizi di trasporto: importo pari
alla  spesa  sostenuta,  purche'  non  superiore  ai  limiti  fissati
annualmente   dalla   Giunta   provinciale  in  concomitanza  con  la
determinazione della quota base;
    c)  trasporto  effettuato  da  servizi  di  trasporto al posto di
lavoro  dell'utente:  importo  pari alla spesa sostenuta, detratto il
prezzo  corrispondente  alla  tariffa del mezzo di trasporto pubblico
per   il   relativo  percorso,  indipendentemente  dal  valore  della
situazione economica.
   6.  La  concessione  della  prestazione di cui alla lettera c) del
comma  5  e'  subordinata  al  parere  dell'operatore  competente del
distretto,  il  quale  valuta  le modalita' di trasporto piu' idonee,
tenuto  conto  delle esigenze dell'utente e delle risorse disponibili
sul territorio.
   7.   Ai  fini  della  concessione  della  prestazione,  il  nucleo
familiare  non  deve  disporre di una situazione economica con valore
superiore a quattro.
   8.  La  prestazione  viene  erogata nella misura del 100 per cento
dell'importo  previsto  al  comma  5  per nuclei familiari con valore
della  situazione  economica  fino a 2; essa decresce in modo lineare
fino  ad  azzerarsi  per nuclei familiari con valore della situazione
economica pari a 4.
   9.  La  prestazione  e'  concessa per un periodo massimo di dodici
mesi ed e' reiterabile a seguito di nuova domanda.
   10.  L'erogazione  della  prestazione  avviene  mensilmente  e  fa
seguito  alla presentazione della documentazione comprovante la spesa
sostenuta.».