Art. 12.



   1.  L'art.  26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
   «Art. 26. (Acquisto e/o adattamento di mezzi di locomozione). - 1.
Alle persone affette da permanente minorazione degli arti inferiori o
superiori,  che  necessitano  di  un veicolo adattato, e' concesso un
rimborso per l'adattamento del proprio automezzo.
   2.  Alle  persone  affette  da  minorazioni agli arti inferiori e'
concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo.
   3.  Sono ammesse a contributo o rimborso le spese per l'acquisto e
per  l'adattamento  di motoveicoli ed autoveicoli di proprieta' della
persona con disabilita', ivi comprese macchine agricole o operatrici,
autorizzati dagli organi competenti.
   4.  Il rimborso per l'adattamento e' concesso nella misura massima
del  100  per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto
volte la quota base.
   5.  Il  contributo per l'acquisto e' concesso nella misura massima
del  40  per cento della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la
quota base.
   6.  Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente
articolo,  il  nucleo  familiare  non deve disporre di una situazione
economica con valore superiore a 4,5.
   7.  Il  rimborso  per  l'adattamento  e' pari al 100 per cento per
nuclei  familiari  con valore della situazione economica fino a due e
decresce  in  modo  lineare fino al 30 per cento per nuclei familiari
con valore della situazione economica pari a 4,5.
   8.  L'ammontare  del  contributo per l'acquisto e' pari al 100 per
cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino
a  due  e  decresce  in  modo lineare fino al 10 per cento per nuclei
familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.
   9.  Uno  stesso  richiedente puo' beneficiare delle prestazioni in
oggetto  una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali
debitamente  motivati  ed  approvati  dal  Comitato  tecnico  di  cui
all'art. 8.»