Art. 13.



   1.  L'art.  30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art.  30.  (Servizio  di telesoccorso e telecontrollo). - 1. Alle
persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che
per   altre   cause,  attestate  dal  competente  distretto  sociale,
necessitano  del servizio, e' concessa una prestazione mensile per il
servizio di telesoccorso e telecontrollo.
   2.  La  prestazione  e' concessa nella misura massi-ma del 100 per
cento  della  spesa, fino ad un massimo del 8,5 per cento della quota
base.
   3.  Per  la concessione della prestazione, il nucleo familiare non
deve disporre di una situazione economica di valore superiore a 3,5.
   4.  La  prestazione  e' erogata al 100 per cento in caso di nuclei
familiari  con  valore  della  situazione  economica  fino  a  due, e
decresce  in  modo  lineare  fino  al  30 per cento in caso di nuclei
familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.
   5.  La  prestazione viene concessa ed erogata secondo le modalita'
di  cui  all'art.  19,  commi  4  e  6,  dietro  presentazione  della
documentazione comprovante la spesa.».