Art. 13. 1. L'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 30. (Servizio di telesoccorso e telecontrollo). - 1. Alle persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, e' concessa una prestazione mensile per il servizio di telesoccorso e telecontrollo. 2. La prestazione e' concessa nella misura massi-ma del 100 per cento della spesa, fino ad un massimo del 8,5 per cento della quota base. 3. Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica di valore superiore a 3,5. 4. La prestazione e' erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino al 30 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 5. La prestazione viene concessa ed erogata secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 4 e 6, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa.».