Art. 14.



   1.  L'art.  32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art.  32.  (Continuita'  della  vita familiare e domestica). - 1.
Alla  persona  singola  o  alla  famiglia e' concessa una prestazione
economica   mensile   per  la  continuita'  della  vita  familiare  e
domestica,  anche  al  fine  di evitare eventuali ricoveri in servizi
residenziali, se concorrono contestualmente le seguenti circostanze:
    a)  componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono
in  grado  di garantire la conduzione autonoma della vita familiare e
domestica;
    b)  i  figli  ed  i  genitori non conviventi non sono in grado di
prestare sufficiente aiuto;
    c)  l'intervento di un servizio di assistenza domiciliare o di un
servizio con analoghe finalita' non e' risolutivo del bisogno;
    d) una persona estranea si occupa di assicurare continuita' nella
conduzione  della  vita familiare e domestica ed eventualmente presta
aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.
   2.  In  caso  di  situazioni  personali o familiari di particolare
gravita', si puo' prescindere dal requisito che la persona che presta
aiuto sia estranea al nucleo familiare.
   3.  La  prestazione  e'  concessa nella misura massima del due per
cento  della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 100 ore
mensili.
   4. Per la concessione del contributo, il nucleo familiare non deve
disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.
   5.  La  prestazione  viene  erogata  al  100  per cento per nuclei
familiari  con  valore della situazione economica fino a 2 e decresce
in  modo  lineare  fino  ad azzerarsi per nuclei familiari con valore
della situazione economica pari a 4,5.
   6.   La   decisione   e'   subordinata   al   parere  obbligatorio
dell'operatore che segue l'utente ed il suo nucleo familiare.
   7.  La  prestazione e' concessa ed erogata secondo le modalita' di
cui all'art. 19, commi 4 e 6.».