Art. 15.



   1.  L'art.  37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
   «Art.  37.  (Condizione economica garantita). - 1. Agli utenti dei
servizi  residenziali  e  semiresidenziali e ai loro nuclei familiari
ristretti e collegati e' garantita la disponibilita' di una quota del
proprio  reddito  netto  complessivo,  corrispondente al valore della
situazione economica.
   2. Tale quota e' riportata alle tabelle di cui agli allegati C e D
ed  e'  differenziata  per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo
familiare collegato e per i diversi servizi.
   3.  La  condizione  economica  garantita e' aumentata dell'importo
delle  spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa,
risultante  da  contratto  registrato, nonche' delle spese accessorie
ordinarie.
   4.  La  condizione economica garantita e' altresi' aumentata di un
importo  pari al 50 per cento della quota base per ciascun componente
del  nucleo familiare con disabilita' psichica o fisica permanente di
cui  all'art. 34, per il quale non viene erogato l'assegno di cura di
cui  all'art.  8  della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 o
l'assegno  di  accompagnamento  di cui all'art. 3, comma 1, punto 6),
della   legge  provinciale  21  agosto  1978,  n.  46,  e  successive
modifiche.  La  maggiorazione  non  si  calcola  per i componenti del
nucleo familiare ospitati presso servizi residenziali.».