Art. 15. 1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: «Art. 37. (Condizione economica garantita). - 1. Agli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali e ai loro nuclei familiari ristretti e collegati e' garantita la disponibilita' di una quota del proprio reddito netto complessivo, corrispondente al valore della situazione economica. 2. Tale quota e' riportata alle tabelle di cui agli allegati C e D ed e' differenziata per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi. 3. La condizione economica garantita e' aumentata dell'importo delle spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, risultante da contratto registrato, nonche' delle spese accessorie ordinarie. 4. La condizione economica garantita e' altresi' aumentata di un importo pari al 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con disabilita' psichica o fisica permanente di cui all'art. 34, per il quale non viene erogato l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche. La maggiorazione non si calcola per i componenti del nucleo familiare ospitati presso servizi residenziali.».