Art. 16.



   1.  L'art.  39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art.    39.    (Pagamento   delle   tariffe   delle   prestazioni
dell'assistenza  domiciliare  e  della  mensa sociale). - 1. L'utente
concorre  al  pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza
domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo
nucleo  familiare  ristretto; non e' richiesta alcuna integrazione ai
nuclei familiari collegati.
   2.  Fino  al  valore  della  situazione  economica, indicato nella
colonna  2  della  tabella  di  cui  all'allegato  B, e' richiesto il
pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione
economica  indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato
B e' richiesto il pagamento della tariffa massima.
   3.  La  partecipazione  aumenta  in modo lineare all'aumentare del
valore della situazione economica a partire dalla tariffa minima fino
a raggiungere la copertura della tariffa massima, fatta eccezione per
le prestazioni di cui al comma 4.
   4.  Per  le  prestazioni del centro diurno e la prestazione «mensa
sociale»,  fino  al  valore della situazione economica indicato nella
colonna  3  della tabella di cui allegato B e' richiesto il pagamento
della  tariffa  minima  e,  a  partire  dal  valore  della situazione
economica  indicato  nella  colonna  3  della  medesima  tabella,  e'
richiesto il pagamento della tariffa massima.
   5.  Le  tariffe  minime  e  massime sono fissate annualmente dalla
Giunta  provinciale in concomitanza con la determinazione della quota
base.
   6.  In  caso di utenti minorenni con disabilita' psichica o fisica
permanente   di   cui   all'art.  34,  le  tariffe  per  l'assistenza
domiciliare  -  prestazioni  a  domicilio  -  sono ridotte del 50 per
cento.
   7.  I  valori della situazione economica di cui alle colonne 2 e 3
della  tabella di cui all'allegato B sono aumentati proporzionalmente
in  presenza  di  spese  di locazione o di mutuo per l'acquisto della
prima  casa,  risultanti  da  contratto  registrato  nonche' di spese
accessorie ordinarie.
   8.  I  valori della situazione economica di cui alle colonne 2 e 3
della  tabella  di  cui  allegato  B,  sono  altresi' aumentati di un
coefficiente  pari  al  50  per  cento  della  quota base per ciascun
componente del nucleo familiare con una disabilita' psichica o fisica
permanente  di  cui  all'art.  34,  per  il  quale  non viene erogato
l'assegno  di  cura  di cui all'art. 8 della legge provinciale del 12
ottobre  2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3,
comma  1,  punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e
successive modifiche.».