Art. 16. 1. L'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 39. (Pagamento delle tariffe delle prestazioni dell'assistenza domiciliare e della mensa sociale). - 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto; non e' richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari collegati. 2. Fino al valore della situazione economica, indicato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato B, e' richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato B e' richiesto il pagamento della tariffa massima. 3. La partecipazione aumenta in modo lineare all'aumentare del valore della situazione economica a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima, fatta eccezione per le prestazioni di cui al comma 4. 4. Per le prestazioni del centro diurno e la prestazione «mensa sociale», fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui allegato B e' richiesto il pagamento della tariffa minima e, a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della medesima tabella, e' richiesto il pagamento della tariffa massima. 5. Le tariffe minime e massime sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 6. In caso di utenti minorenni con disabilita' psichica o fisica permanente di cui all'art. 34, le tariffe per l'assistenza domiciliare - prestazioni a domicilio - sono ridotte del 50 per cento. 7. I valori della situazione economica di cui alle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato B sono aumentati proporzionalmente in presenza di spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, risultanti da contratto registrato nonche' di spese accessorie ordinarie. 8. I valori della situazione economica di cui alle colonne 2 e 3 della tabella di cui allegato B, sono altresi' aumentati di un coefficiente pari al 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una disabilita' psichica o fisica permanente di cui all'art. 34, per il quale non viene erogato l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche.».