Art. 17.



   1.  L'art.  40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
   «Art.  40. (Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali).
-  1.  L'utente  concorre  al  pagamento  delle  tariffe  dei servizi
semiresidenziali  in  relazione  alla  situazione  economica  del suo
nucleo familiare ristretto, fatto salvo quanto previsto al successivo
comma  3.  Non  e'  richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari
collegati.
   2.  Il  calcolo  della  partecipazione avviene secondo i parametri
indicati nell'allegato C.
   3.  L'utente  per  il quale viene erogato l'assegno di cura di cui
all'art.  8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno
di  accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge
provinciale  21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, e' tenuto
al  pagamento  della  tariffa  corrispondente  al  suo livello di non
autosufficienza, indipendentemente dalla propria situazione economica
e da quella del proprio nucleo familiare ristretto.
   4.  L'utente  e' tenuto in ogni caso al pagamento del pasto per un
importo  pari  alla  tariffa  minima  stabilita per il servizio mensa
previsto  all'allegato  B, indipendentemente dalla propria situazione
economica e da quella del proprio nucleo familiare.
   5. Le tariffe sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in
concomitanza con la determinazione della quota base.».