Art. 17. 1. L'art. 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: «Art. 40. (Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali). - 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali in relazione alla situazione economica del suo nucleo familiare ristretto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. Non e' richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari collegati. 2. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell'allegato C. 3. L'utente per il quale viene erogato l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, e' tenuto al pagamento della tariffa corrispondente al suo livello di non autosufficienza, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare ristretto. 4. L'utente e' tenuto in ogni caso al pagamento del pasto per un importo pari alla tariffa minima stabilita per il servizio mensa previsto all'allegato B, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare. 5. Le tariffe sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.».