Art. 18.



   1.  L'art.  41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art. 41. (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali). - 1.
L'utente   concorre   al   pagamento   delle   tariffe   dei  servizi
residenziali:
    a) con l'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre
2007, n 9, o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1,
punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive
modifiche, per lui erogato;
    b)  e  per  la  parte  non  coperta dalle prestazioni di cui alla
lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo
familiare  ristretto;  nel  calcolare  il  concorso  al pagamento, la
condizione economica garantita all'utente viene tenuta distinta dalla
condizione economica garantita agli altri componenti.
   2.  I  nuclei  familiari  collegati  concorrono  al  pagamento, in
relazione  alla  rispettiva  situazione  economica,  per la parte non
coperta  dal  nucleo  familiare  ristretto. Per i servizi a favore di
persone con disabilita', la partecipazione da parte di ciascun nucleo
familiare  collegato  non  puo'  comunque  superare l'importo fissato
annualmente   dalla   Giunta  provinciale,  in  concomitanza  con  la
determinazione  della  quota  base. Per i servizi a favore di donne e
minori,   non  si  chiede  la  partecipazione  dei  nuclei  familiari
collegati.
   3.  I1  calcolo  della  partecipazione avviene secondo i parametri
indicati nell'allegato D.
   4.  Le percentuali di consumo dell'eccedenza di cui alla colonna 3
dell'allegato  D) trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui
l'utente sia l'unico componente del nucleo familiare ristretto.».