Art. 18. 1. L'art. 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 41. (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali). - 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali: a) con l'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n 9, o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, per lui erogato; b) e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all'utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti. 2. I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in relazione alla rispettiva situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto. Per i servizi a favore di persone con disabilita', la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non puo' comunque superare l'importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale, in concomitanza con la determinazione della quota base. Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione dei nuclei familiari collegati. 3. I1 calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell'allegato D. 4. Le percentuali di consumo dell'eccedenza di cui alla colonna 3 dell'allegato D) trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui l'utente sia l'unico componente del nucleo familiare ristretto.».