Art. 19.



   1.  L'art.  42 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
   «Art.  42.  (Utilizzo  contemporaneo  di  servizi  residenziali  e
semiresidenziali).  -  1.  La Giunta provinciale stabilisce i casi in
cui,  per la frequenza contemporanea da parte di uno stesso utente di
un  servizio  residenziale  e  di  un  servizio  semiresidenziale, e'
richiesta al nucleo familiare ristretto e collegato la partecipazione
al pagamento di una sola tariffa. L'ente pubblico competente provvede
alla   copertura  della  tariffa  non  dovuta  dal  nucleo  familiare
ristretto e collegato.