Art. 19. 1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: «Art. 42. (Utilizzo contemporaneo di servizi residenziali e semiresidenziali). - 1. La Giunta provinciale stabilisce i casi in cui, per la frequenza contemporanea da parte di uno stesso utente di un servizio residenziale e di un servizio semiresidenziale, e' richiesta al nucleo familiare ristretto e collegato la partecipazione al pagamento di una sola tariffa. L'ente pubblico competente provvede alla copertura della tariffa non dovuta dal nucleo familiare ristretto e collegato.