Art. 2. 1. Il testo in lingua italiana del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: «1. Gli interventi previsti all'art. 1 sono eseguiti in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica cui il richiedente o la richiedente ha titolo; in seguito, per entrambi i generi, vale la denominazione maschile.».