Art. 2.



   1. Il testo in lingua italiana del comma 1 dell'art. 3 del decreto
del  Presidente  della  Giunta  provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e'
cosi' sostituito:
   «1.  Gli  interventi  previsti  all'art.  1  sono  eseguiti in via
subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica
cui  il  richiedente  o  la  richiedente  ha  titolo; in seguito, per
entrambi i generi, vale la denominazione maschile.».