Art. 20.



   1.   L'art.   42-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  11  agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
   «1.  Qualora  dal  calcolo  della  partecipazione alla tariffa dei
servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all'utente o ai relativi
nuclei  familiari  un  impegno finanziario eccessivamente gravoso, il
competente   comitato  tecnico  di  cui  all'art.  8,  con  decisione
motivata, puo' ridurre le percentuali da applicare ai sensi dell'art.
38  a  favore dell'utente o dei relativi nuclei familiari, fino ad un
massimo della meta' delle percentuali di cui agli allegati C) e D).
   2.  Qualora  l'importo  mensile dovuto dall'utente per il pasto ai
sensi  dell'art.  40,  comma  4,  risulti troppo oneroso, il comitato
tecnico  puo'  ridurre  tale  importo,  con decisione motivata, nella
misura massima del 50 per cento.
   3.  La  decisione  di cui ai commi 1 e 2, unitamente alla relativa
documentazione, va trasmessa agli uffici provinciali competenti entro
otto giorni dalla decisione stessa.».