Art. 20. 1. L'art. 42-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all'utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario eccessivamente gravoso, il competente comitato tecnico di cui all'art. 8, con decisione motivata, puo' ridurre le percentuali da applicare ai sensi dell'art. 38 a favore dell'utente o dei relativi nuclei familiari, fino ad un massimo della meta' delle percentuali di cui agli allegati C) e D). 2. Qualora l'importo mensile dovuto dall'utente per il pasto ai sensi dell'art. 40, comma 4, risulti troppo oneroso, il comitato tecnico puo' ridurre tale importo, con decisione motivata, nella misura massima del 50 per cento. 3. La decisione di cui ai commi 1 e 2, unitamente alla relativa documentazione, va trasmessa agli uffici provinciali competenti entro otto giorni dalla decisione stessa.».