Art. 21.



   1.  Il  punto  1.3 dell'allegato A al decreto del Presidente della
Giunta  provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito:
   «1.3 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica
si considerano:
    a) il 100% degli elementi reddituali e patrimoniali dell'utente e
del coniuge o del partner;
    b)  Il  40% degli elementi reddituali e patrimoniali di tutti gli
altri componenti del nucleo familiare di fatto.».