Art. 21. 1. Il punto 1.3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1.3 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica si considerano: a) il 100% degli elementi reddituali e patrimoniali dell'utente e del coniuge o del partner; b) Il 40% degli elementi reddituali e patrimoniali di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto.».