Art. 22.



   1.  Il  punto  2  dell'allegato A del decreto del Presidente della
Giunta  provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito:
   «2. Valutazione del reddito
   2.1  La valutazione del reddito e' effettuata sulla base di quanto
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi. Nei casi in cui non sia
obbligatoria  la  presentazione  della dichiarazione, si considera il
reddito  risultante dal modello CUD - certificazione unica dipendenti
- (ad esclusione di arretrati relativi ad anni precedenti all'anno di
riferimento  della  documentazione),  ovvero  da altra documentazione
rilasciata  dai  soggetti  eroganti.  Tra  gli elementi reddituali si
considera  inoltre  l'importo  netto di ogni altra entrata percepita,
anche se non imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
   2.2  Ai  fini  della valutazione delle condizioni reddituali, sono
esclusi:
    a)  il  trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi
lavorativi superiori ad un anno, che e' valutato come patrimonio;
    b) solo per il pagamento delle tariffe di cui al capo IV:
     1)  l'assegno  di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale
12 ottobre 2007, n 9;
     2)  l'assegno  di  accompagnamento  di  cui all'art. 3, comma 1,
punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive
modifiche.
   2.3  In  presenza  di redditi di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7,
gli  importi  dichiarati dal richiedente potranno essere valutati nei
modi di seguito indicati.
   2.4  Redditi da impresa agricola o da allevamento: si considera la
misura della redditivita' per ettaro o per capo di allevamento, sulla
base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
   2.5   Redditi   da   lavoro  autonomo  individuale  e  da  impresa
individuale: si considera l'importo del reddito dichiarato; l'importo
non  deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione media di un
lavoratore  dipendente qualificato del settore, fissata con contratto
collettivo vigente per la rispettiva categoria.
   2.6   La   Giunta  provinciale  approva  le  cause  di  esclusione
dall'utilizzo  dei correttivi di cui ai punti 2.4 e 2.5 ai fini della
considerazione del reddito inferiore.
   2.7 Redditi da partecipazione in societa' di persone ed equiparate
e  associazioni  in  partecipazione:  si  prende in considerazione il
reddito   maggiore   tra   quello   dichiarato  e  quello  risultante
dall'applicazione   degli   studi   di   settore,  per  la  quota  di
partecipazione al reddito.
   2.8  Nel caso di partecipazione in societa' di capitale si applica
quanto di seguito indicato:
    a) se la partecipazione agli utili prodotti e' inferiore al dieci
per  cento,  non  va  valutata  come elemento di reddito, bensi' come
elemento di patrimonio;
    b) se la partecipazione agli utili prodotti e' uguale o superiore
al dieci per cento, si considera il maggiore dei seguenti valori:
     1)  reddito  imponibile  al  netto  dell'IRES  di competenza del
periodo per la quota di partecipazione;
     2)    reddito   imponibile   al   netto   dell'IRES   risultante
dall'applicazione   di  criteri  correttivi  stabiliti  dalla  Giunta
provinciale;
     3)   dividendi  relativi  alla  partecipazione  in  societa'  di
capitale,  indicati nella dichiarazione dei redditi ovvero risultanti
da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti.
   2.9  I redditi percepiti in valuta estera sono valutati sulla base
del  tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con decreto
del Ministro delle finanze.».