Art. 22. 1. Il punto 2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Valutazione del reddito 2.1 La valutazione del reddito e' effettuata sulla base di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. Nei casi in cui non sia obbligatoria la presentazione della dichiarazione, si considera il reddito risultante dal modello CUD - certificazione unica dipendenti - (ad esclusione di arretrati relativi ad anni precedenti all'anno di riferimento della documentazione), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti. Tra gli elementi reddituali si considera inoltre l'importo netto di ogni altra entrata percepita, anche se non imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 2.2 Ai fini della valutazione delle condizioni reddituali, sono esclusi: a) il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che e' valutato come patrimonio; b) solo per il pagamento delle tariffe di cui al capo IV: 1) l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n 9; 2) l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche. 2.3 In presenza di redditi di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, gli importi dichiarati dal richiedente potranno essere valutati nei modi di seguito indicati. 2.4 Redditi da impresa agricola o da allevamento: si considera la misura della redditivita' per ettaro o per capo di allevamento, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 2.5 Redditi da lavoro autonomo individuale e da impresa individuale: si considera l'importo del reddito dichiarato; l'importo non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione media di un lavoratore dipendente qualificato del settore, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. 2.6 La Giunta provinciale approva le cause di esclusione dall'utilizzo dei correttivi di cui ai punti 2.4 e 2.5 ai fini della considerazione del reddito inferiore. 2.7 Redditi da partecipazione in societa' di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione: si prende in considerazione il reddito maggiore tra quello dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli studi di settore, per la quota di partecipazione al reddito. 2.8 Nel caso di partecipazione in societa' di capitale si applica quanto di seguito indicato: a) se la partecipazione agli utili prodotti e' inferiore al dieci per cento, non va valutata come elemento di reddito, bensi' come elemento di patrimonio; b) se la partecipazione agli utili prodotti e' uguale o superiore al dieci per cento, si considera il maggiore dei seguenti valori: 1) reddito imponibile al netto dell'IRES di competenza del periodo per la quota di partecipazione; 2) reddito imponibile al netto dell'IRES risultante dall'applicazione di criteri correttivi stabiliti dalla Giunta provinciale; 3) dividendi relativi alla partecipazione in societa' di capitale, indicati nella dichiarazione dei redditi ovvero risultanti da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti. 2.9 I redditi percepiti in valuta estera sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con decreto del Ministro delle finanze.».