Art. 23. 1. Il punto 3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Particolari valutazioni di redditi 3.1 I redditi derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone in situazione di disagio, da progetti di inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da corrispettivi per prestazioni dell'utente presso servizi sociali sono considerati nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 3.2 Se l'utente vive in un servizio per persone con disabilita' o malati psichici di cui all'allegato D, il reddito derivante dalla sua attivita' lavorativa, compresi i premi sussidio percepiti nelle strutture lavorative dei servizi sociali, e' considerato soltanto nella misura del 50 per cento del suo ammontare esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa. 3.3 I redditi derivanti da compensi per affidamento sono considerati nella misura del 20 per cento del loro ammontare. 3.4 Se la persona minorenne frequenta un servizio semiresidenziale per minori di cui all'allegato C, i redditi derivanti da assegni familiari statali e regionali sono considerati, esclusivamente per questi servizi, ai fini del calcolo della relativa tariffa, nella misura del 20 per cento del loro ammontare. 3.5 L'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n 9 e l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono considerati nella misura del 50 per cento al fine della valutazione del reddito per le prestazioni di assistenza economica, salvo che l'interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l'utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura.