Art. 23.



   1.  Il  punto  3  dell'allegato  A al decreto del Presidente della
Giunta  provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito:
   «3. Particolari valutazioni di redditi
   3.1  I  redditi  derivanti  da  progetti  speciali  di  formazione
professionale  per  persone  in situazione di disagio, da progetti di
inserimento  o  reinserimento  lavorativo,  da  lavoro  protetto,  da
corrispettivi per prestazioni dell'utente presso servizi sociali sono
considerati nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
   3.2  Se l'utente vive in un servizio per persone con disabilita' o
malati psichici di cui all'allegato D, il reddito derivante dalla sua
attivita'  lavorativa,  compresi  i  premi  sussidio  percepiti nelle
strutture  lavorative  dei  servizi  sociali, e' considerato soltanto
nella  misura  del  50  per cento del suo ammontare esclusivamente ai
fini del calcolo della relativa tariffa.
   3.3   I   redditi  derivanti  da  compensi  per  affidamento  sono
considerati nella misura del 20 per cento del loro ammontare.
   3.4 Se la persona minorenne frequenta un servizio semiresidenziale
per  minori  di  cui  all'allegato  C, i redditi derivanti da assegni
familiari  statali  e  regionali sono considerati, esclusivamente per
questi  servizi,  ai  fini  del calcolo della relativa tariffa, nella
misura del 20 per cento del loro ammontare.
   3.5  L'assegno  di  cura  di cui alla legge provinciale 12 ottobre
2007,  n 9 e l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1,
punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive
modifiche,  sono  considerati  nella  misura del 50 per cento al fine
della  valutazione  del  reddito  per  le  prestazioni  di assistenza
economica,  salvo  che  l'interessato  sia  in  grado  di  presentare
apposita   documentazione  che  dimostri  l'utilizzo  di  un  importo
maggiore per prestazioni di cura.