Art. 24.



   1.  Il  punto 4.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della
Giunta  provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito:
   «4.2  Oltre agli importi di cui al punto 4.1 sono deducibili, solo
al fine di determinare il reddito di riferimento per il calcolo delle
prestazioni di assistenza economica sociale:
    a)  le  spese  di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima
casa,  nonche'  le  spese  accessorie ordinarie, purche' riconosciute
congrue  dall'amministrazione  erogante, relative al periodo a cui si
riferisce il reddito considerato.».