Art. 24. 1. Il punto 4.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «4.2 Oltre agli importi di cui al punto 4.1 sono deducibili, solo al fine di determinare il reddito di riferimento per il calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale: a) le spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, nonche' le spese accessorie ordinarie, purche' riconosciute congrue dall'amministrazione erogante, relative al periodo a cui si riferisce il reddito considerato.».