Art. 25.



   1.  I  punti  5.5 e 5.7 dell'allegato A del decreto del Presidente
della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e  successive
modifiche, sono cosi' sostituiti:
   «5.5  Il patrimonio mobiliare (investimenti finanziari) e' formato
dai seguenti elementi:
    a)  partecipazioni  inferiori  al  10  per  cento  in societa' di
capitali;
    b)  depositi  in conto corrente e libretti di risparmio bancari e
postali;
    c) titoli di stato;
    d) obbligazioni;
    e) certificati di deposito;
    f) buoni fruttiferi ed assimilati;
    g) fondi comuni di investimento e simili.
   5.7 Patrimoni disponibili all'estero.
   I  patrimoni immobiliari localizzati all'estero sono valutati solo
nel  caso  di  fabbricati  e sono considerati sulla base di un valore
convenzionale  di  euro  550 a metro quadro; tale importo puo' essere
variato dalla Giunta provinciale.»