Art. 25. 1. I punti 5.5 e 5.7 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «5.5 Il patrimonio mobiliare (investimenti finanziari) e' formato dai seguenti elementi: a) partecipazioni inferiori al 10 per cento in societa' di capitali; b) depositi in conto corrente e libretti di risparmio bancari e postali; c) titoli di stato; d) obbligazioni; e) certificati di deposito; f) buoni fruttiferi ed assimilati; g) fondi comuni di investimento e simili. 5.7 Patrimoni disponibili all'estero. I patrimoni immobiliari localizzati all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati e sono considerati sulla base di un valore convenzionale di euro 550 a metro quadro; tale importo puo' essere variato dalla Giunta provinciale.»