Art. 3.



   1.  Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
   «2.  Per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e del
suo nucleo familiare ristretto e dei suoi nuclei familiari collegati,
sono competenti:
    a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima
residenza   italiana   dell'utente   al  momento  in  cui  ha  inizio
l'ospitalita'  in  un  servizio residenziale o la sua frequenza di un
servizio  semiresidenziale  rientranti  tra  le  funzioni proprie dei
comuni;
    b) l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente
ha  stabile  dimora  al  momento  in cui ha inizio l'ospitalita' o la
frequenza  del  servizio,  per il pagamento di tariffe di affidamento
familiare  e  tariffe per l'ospitalita' presso servizi residenziali o
la  frequenza  di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni
delegate  di  cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991,
n. 13, e successive modifiche.».