Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: «2. Per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e del suo nucleo familiare ristretto e dei suoi nuclei familiari collegati, sono competenti: a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni; b) l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l'ospitalita' presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.».