Art. 4.



   1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11
agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art.  9.  (Nucleo  familiare di fatto). - 1. La valutazione della
situazione  economica  rilevante  ai  fini  della  concessione  delle
prestazioni  di  assistenza  economica  sociale e' effettuata tenendo
conto della situazione economica del nucleo familiare di fatto.
   2. Sono considerate componenti il nucleo familiare di fatto, oltre
all'utente,   le  persone  di  seguito  elencate,  purche'  con  esso
conviventi:
    a)  il  coniuge  o  la  coniuge  oppure  il  partner o la partner
dell'utente;
    b)  i  figli  legittimi  o  legittimati  o naturali o adottivi, i
discendenti  prossimi,  anche naturali dell'utente o della persona di
cui alla lettera a);
    c)  i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi
anche naturali, dell'utente o della per-sona di cui alla lettera a);
    d)  i  generi  e le nuore dell'utente o della persona di cui alla
lettera a);
    e)  il  suocero  e  la suocera dell'utente o della persona di cui
alla lettera a);
    f)  i  fratelli  e  le sorelle dell'utente e della persona di cui
alla lettera a);
    g)  il  coniuge  o la coniuge, il partner o la partner di uno dei
componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall'utente;
    h) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del
nucleo familiare di fatto.
   3. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o piu'
figli  minorenni  all'interno  del  nucleo  di  cui  al comma 2, essi
costituiscono  comunque, assieme al coniuge o alla coniuge, oppure al
partner  o  alla partner convivente, ai loro figli maggiorenni e alle
altre  persone  a  loro  carico  ai  fini  IRPEF,  un distinto nucleo
familiare di fatto. Figli o genitori dell'utente, del coniuge o della
coniuge,  oppure del partner o della partner convivente, che ai sensi
del  presente  comma  non  rientrano  nel  nucleo familiare di fatto,
costituiscono  comunque nucleo familiare collegato ai sensi dell'art.
11.
   4. Ai fini delle prestazioni di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e
29 non si considerano i componenti di cui al comma 2, lettere d), e),
f) e g).».