Art. 4. 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 9. (Nucleo familiare di fatto). - 1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale e' effettuata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare di fatto. 2. Sono considerate componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all'utente, le persone di seguito elencate, purche' con esso conviventi: a) il coniuge o la coniuge oppure il partner o la partner dell'utente; b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell'utente o della persona di cui alla lettera a); c) i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell'utente o della per-sona di cui alla lettera a); d) i generi e le nuore dell'utente o della persona di cui alla lettera a); e) il suocero e la suocera dell'utente o della persona di cui alla lettera a); f) i fratelli e le sorelle dell'utente e della persona di cui alla lettera a); g) il coniuge o la coniuge, il partner o la partner di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall'utente; h) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto. 3. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o piu' figli minorenni all'interno del nucleo di cui al comma 2, essi costituiscono comunque, assieme al coniuge o alla coniuge, oppure al partner o alla partner convivente, ai loro figli maggiorenni e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Figli o genitori dell'utente, del coniuge o della coniuge, oppure del partner o della partner convivente, che ai sensi del presente comma non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono comunque nucleo familiare collegato ai sensi dell'art. 11. 4. Ai fini delle prestazioni di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 29 non si considerano i componenti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g).».