Art. 5.



   1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Giunta  provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e'
aggiunto il seguente comma 3:
   «3.  Nei  servizi  residenziali rivolti a donne in difficolta', si
considera  il  nucleo familiare ristretto composto dalla sola donna e
dai figli che con lei sono ospitati presso il servizio.».