Art. 5. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma 3: «3. Nei servizi residenziali rivolti a donne in difficolta', si considera il nucleo familiare ristretto composto dalla sola donna e dai figli che con lei sono ospitati presso il servizio.».