Art. 6.



   1.  L'art.  12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
   «Art.  12.  (Obblighi del donatario). - 1. Il donatario e' tenuto,
dopo  l'utente  e con precedenza su ogni altro obbligato, a garantire
la  copertura  delle  tariffe  relative  alle prestazioni dei servizi
sociali  e delle prestazioni di assistenza economica sociale, reddito
minimo  di inserimento e locazione e spese accessorie, fino al valore
delle donazioni stesse. A tal fine l'utente e' tenuto a dichiarare le
donazioni  effettuate nell'ultimo decennio. Sono in ogni caso escluse
le donazioni a favore del coniuge e le donazioni rimuneratorie.».