Art. 6. 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: «Art. 12. (Obblighi del donatario). - 1. Il donatario e' tenuto, dopo l'utente e con precedenza su ogni altro obbligato, a garantire la copertura delle tariffe relative alle prestazioni dei servizi sociali e delle prestazioni di assistenza economica sociale, reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie, fino al valore delle donazioni stesse. A tal fine l'utente e' tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo decennio. Sono in ogni caso escluse le donazioni a favore del coniuge e le donazioni rimuneratorie.».