Art. 7.



   1.  I  commi  1  e 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, sono cosi' sostituiti:
   «1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica:
    a)  i  cittadini  italiani,  i  cittadini  di  Stati appartenenti
all'Unione europea e i profughi riconosciuti in base alla convenzione
di Ginevra che hanno dimora stabile e ininterrotta da almeno tre mesi
in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda;
    b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli
apolidi,  che hanno residenza e dimora stabile ininterrotta da almeno
tre  mesi  in  provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni
domanda.
   2.  Le  prestazioni di assistenza economica sociale per le persone
di  cui  al  comma  1,  lettera  b), sono erogate limitatamente ad un
periodo di due mesi all'anno e possono essere prorogate, solo in caso
di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario.».