Art. 7. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, sono cosi' sostituiti: «1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica: a) i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i profughi riconosciuti in base alla convenzione di Ginevra che hanno dimora stabile e ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda; b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, che hanno residenza e dimora stabile ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda. 2. Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 1, lettera b), sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all'anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario.».