Art. 8.



   1. Il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale  11  agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
   «2. I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella
misura  del trenta per cento della parte eccedente il doppio del loro
fabbisogno, aumentato di un importo pari alle spese di locazione o al
mutuo  per  l'acquisto  della  prima  casa,  risultante  da contratto
registrato, piu' le spese accessorie ordinarie.».