Art. 8. 1. Il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella misura del trenta per cento della parte eccedente il doppio del loro fabbisogno, aumentato di un importo pari alle spese di locazione o al mutuo per l'acquisto della prima casa, risultante da contratto registrato, piu' le spese accessorie ordinarie.».