Art. 2.
                         Sostegno economico

   1.  La  Regione  e' autorizzata a sostenere con contributi annuali
l'attivita'  delle  associazioni  rappresentative dei soggetti di cui
all'articolo  1,  operanti nel territorio regionale anche in qualita'
di  organi  periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto
abbiano previsto l'articolazione regionale.
   2.  La  concessione dei contributi e' subordinata alla sussistenza
delle seguenti condizioni:
    a)  costituzione e operativita' dell'associazione precedentemente
all'entrata in vigore della presente legge;
    b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo
statuto;   nel   caso  di  articolazioni  regionali  di  associazioni
nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realta';
    c) assenza di finalita' di lucro;
    d)  svolgimento  effettivo  di  attivita'  promosse  e realizzate
dall'associazione;   nel   caso   di   articolazioni   regionali   di
associazioni  nazionali,  tali  attivita' sono riferite ad ambedue le
realta'.
   3.  Le  associazioni  presentano,  entro  il 31 gennaio di ciascun
anno,  domanda  di concessione del contributo alla direzione centrale
competente  in  materia  di  attivita'  culturali.  In  sede di prima
applicazione,  le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   4.  Le modalita' di presentazione delle domande e i criteri per la
concessione  dei  contributi  sono  fissati  con  deliberazione della
Giunta  regionale.  Con la medesima deliberazione sono individuate le
priorita'  nella concessione dei contributi, tra le quali il recupero
e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione
di incontri nelle scuole.