Art. 2. Sostegno economico 1. La Regione e' autorizzata a sostenere con contributi annuali l'attivita' delle associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, operanti nel territorio regionale anche in qualita' di organi periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l'articolazione regionale. 2. La concessione dei contributi e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) costituzione e operativita' dell'associazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge; b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realta'; c) assenza di finalita' di lucro; d) svolgimento effettivo di attivita' promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attivita' sono riferite ad ambedue le realta'. 3. Le associazioni presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda di concessione del contributo alla direzione centrale competente in materia di attivita' culturali. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le modalita' di presentazione delle domande e i criteri per la concessione dei contributi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono individuate le priorita' nella concessione dei contributi, tra le quali il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole.