Art. 3 
 
                        Disposizioni generali 
 
    1. I dipartimenti, costituenti  le  strutture  di  primo  livello
dell'organizzazione provinciale, provvedono all'esercizio complessivo
delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. 
    2. Alla segreteria generale della  Provincia  e  ai  dipartimenti
sono attribuiti i compiti di indirizzo e  coordinamento,  nonche'  le
funzioni  di  pianificazione,  controllo  di  gestione,  budgeting  e
gestione dei sistemi informativi delle strutture organizzative in cui
si articolano. 
    3. Ai  servizi,  costituenti  le  strutture  di  secondo  livello
dell'organizzazione provinciale, sono attribuiti compiti omogenei  di
carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi,
nell'ambito  delle  attribuzioni  della  segreteria  generale   della
Provincia e dei dipartimenti. I  servizi  curano  la  gestione  delle
risorse  organizzative,  finanziarie  e  strumentali  assegnate   per
l'esercizio delle rispettive competenze nonche' per il  perseguimento
degli obiettivi definiti nel programma di gestione. 
    4. Nelle materie  rientranti  nelle  proprie  attribuzioni,  alla
segreteria generale della  Provincia  e  ai  dipartimenti  spetta  la
gestione  delle  risorse  finanziarie,  organizzative  e  strumentali
assegnate per l'esercizio delle medesime, nonche'  l'esercizio  delle
funzioni e delle attivita' che non siano espressamente attribuite  ai
servizi.