Art. 3 Disposizioni generali 1. I dipartimenti, costituenti le strutture di primo livello dell'organizzazione provinciale, provvedono all'esercizio complessivo delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. 2. Alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti sono attribuiti i compiti di indirizzo e coordinamento, nonche' le funzioni di pianificazione, controllo di gestione, budgeting e gestione dei sistemi informativi delle strutture organizzative in cui si articolano. 3. Ai servizi, costituenti le strutture di secondo livello dell'organizzazione provinciale, sono attribuiti compiti omogenei di carattere continuativo o per la realizzazione di specifici obiettivi, nell'ambito delle attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti. I servizi curano la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle rispettive competenze nonche' per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione. 4. Nelle materie rientranti nelle proprie attribuzioni, alla segreteria generale della Provincia e ai dipartimenti spetta la gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali assegnate per l'esercizio delle medesime, nonche' l'esercizio delle funzioni e delle attivita' che non siano espressamente attribuite ai servizi.