Art. 5 Numero massimo dei servizi e degli uffici 1. Il numero massimo dei servizi e' fissato in 59 unita', comprese le articolazioni di secondo livello dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia provinciale per l'energia. 2. Il numero degli uffici e' fissato nel numero massimo di 236 unita'.