Art. 5 
 
              Numero massimo dei servizi e degli uffici 
 
    1. Il numero  massimo  dei  servizi  e'  fissato  in  59  unita',
comprese le articolazioni di secondo livello dell'Agenzia provinciale
per  la  protezione  dell'ambiente  e  dell'Agenzia  provinciale  per
l'energia. 
    2. Il numero degli uffici e' fissato nel numero  massimo  di  236
unita'.