Art. 2.
                              Funzioni

   1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
    a)  propone  agli  enti  ed  alle  istituzioni che si occupano di
minori,  iniziative  per la diffusione di una cultura dell'infanzia e
dell'adolescenza,  finalizzata  al  riconoscimento  dei  minori  come
soggetti  titolari  di diritti; in particolare, propone iniziative in
occasione   della   celebrazione   della   giornata   per  i  diritti
dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  istituita  dall'art. 1, comma 6,
della  legge  23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare   per   l'infanzia  e  dell'Osservatorio  nazionale  per
l'infanzia),  nonche'  propone e sostiene forme di partecipazione dei
minori alla vita delle comunita' locali;
    b)  concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale
delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 1, delle altre convenzioni
internazionali  che  tutelano  i  minori,  nonche'  l'applicazione  e
l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e
regionali in materia di tutela dei minori;
    c)  segnala  alle  competenti  autorita' i fenomeni di esclusione
sociale  e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso,
di  diversa  abilita',  nazionalita',  etnia,  religione e condizione
economica  e favorisce altresi' tutte quelle iniziative messe in atto
per il riconoscimento del valore e della dignita' di tutti i minori;
    d) segnala alle autorita' competenti, raccordandosi con i servizi
sociali  territoriali,  fatti costituenti reato o gravi situazioni di
danno o di rischio per i minori;
    e)   collabora,   in  accordo  con  il  sistema  delle  autonomie
scolastiche,  con  gli  enti  preposti  alla  vigilanza  sui fenomeni
dell'evasione e dell'esclusione dell'obbligo scolastico;
    f)  collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di
perseguire   la  lotta  contro  ogni  forma  di  sfruttamento  ed  in
particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le
organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali;
    g)  collabora  con  le  istituzioni  e  gli  enti  competenti sul
fenomeno  dei  minori  scomparsi,  con particolare riguardo ai minori
stranieri  non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai
servizi  sociali  e alla magistratura minorile e sollecita gli enti a
realizzare forme e servizi di accoglienza;
    h)  propone  agli  enti  locali ed ai soggetti pubblici e privati
competenti  iniziative  per  la prevenzione e il contrasto dell'abuso
dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della
legge  3  agosto  1998,  n.  269  (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione,  della  pornografia,  del turismo sessuale in danno di
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'), della legge 11
agosto  2003,  n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della
legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro
lo  sfruttamento  sessuale  dei  bambini e la pedopornografia anche a
mezzo  Internet),  nonche'  dei  rischi  di  espianto  di  organi, di
mutilazione genitale femminile (MGF) in conformita' a quanto previsto
dalla  legge  9  gennaio  2006,  n.  7  (Disposizioni  concernenti la
prevenzione  e  il  divieto  delle  pratiche  di mutilazione genitale
femminile)  e  per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a
ridurre  i  danni  subiti,  anche fuori dal territorio nazionale, dai
minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;
    i)  collabora  con  il  Comitato  regionale  per le comunicazioni
(CORECOM)  di  cui  alla  legge  regionale 28  ottobre  2003,  n.  20
(Istituzione  del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)),
con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge
31  luglio  1997,  n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla
programmazione  radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e
su  altre  forme  di  comunicazione  audiovisiva e telematica sotto i
profili  della  percezione  e  della rappresentazione infantile, allo
scopo di segnalare le eventuali trasgressioni;
    j)  raccoglie  segnalazioni in merito alla violazione delle norme
previste  a  tutela  dei  minori, in tutti gli ambienti anche esterni
alla  famiglia,  nella  scuola,  nei  luoghi di cura, nelle strutture
sportive  e  in  particolare  nei  luoghi  in  cui sono collocati per
disposizione  dell'autorita'  giudiziaria e tramite i servizi sociali
territoriali  e  comunica alle autorita' competenti le situazioni che
richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
    k)  raccoglie  le  segnalazioni  inerenti  i casi di conflitto di
interesse  tra  i  minori  e  chi  esercita  su  di  loro la potesta'
genitoriale,  in  particolare  i  casi  di  rischio per l'incolumita'
fisica;
    l)  formula  proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di
indirizzo   regionali  riguardanti  i  minori,  nonche'  su  atti  di
programmazione dei comuni e delle province;
    m)  collabora con l'Osservatorio regionale sui minori di cui alla
legge  regionale 14  dicembre  2004, n. 34 (Politiche regionali per i
minori),   con   l'Osservatorio   regionale  sull'integrazione  e  la
multietnicita' e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione
o con essa convenzionati;
    n)  propone  iniziative a favore dei minori affetti da malattie e
delle loro famiglie;
    o)  collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare
sull'attivita'  delle  strutture  sanitarie e delle unita' di offerta
sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.
   2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma 1, gli
interventi   sono  effettuati,  ove  possibile,  in  accordo  con  la
famiglia,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  di cui al comma 1,
lettera k).