Art. 3.
              Attivita' inerenti alla tutela e curatela

   1.  Il  garante promuove, anche in collaborazione con i competenti
organi  regionali  e  territoriali,  la  cultura della tutela e della
curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione.
   2.  Ferme  restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12
marzo  2008,  n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla  persona in ambito sociale e socio-sanitario), il Garante svolge
attivita' di consulenza nella materia della tutela e della curatela.