Art. 3. Attivita' inerenti alla tutela e curatela 1. Il garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione. 2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario), il Garante svolge attivita' di consulenza nella materia della tutela e della curatela.