Art. 4.
                             P o t e r i

   1.  Nell'esercizio  delle  funzioni di cui all'art. 2, comma 1, il
Garante puo':
    a)  visitare strutture e unita' di offerta pubbliche e private in
cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici
e  servizi  territoriali  e alle autorita' competenti le situazioni a
rischio  o  non conformi che richiedono interventi immediati d'ordine
assistenziale o giudiziario;
    b)  verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei
tribunali  per  i  minorenni,  delle  prescrizioni  nei confronti dei
comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali ( ASL) e, nel
caso  i  termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti
le eventuali difformita' ai fini degli adempimenti di legge;
    c)  raccomandare  alle  amministrazioni  competenti misure atte a
migliorare la funzionalita' dell'attivita' amministrativa e segnalare
eventuali  condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle
unita' d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;
    d)   intervenire   nei   procedimenti  amministrativi,  ai  sensi
dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi),  ove  sussistono fattori di rischio o di danno per i
minori,  nonche'  presso  le  autorita'  competenti per assicurare ai
soggetti  interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano
i  loro  figli  o  nipoti,  la conoscenza degli atti amministrativi e
giudiziari  ed  il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di
definizione.
   2.  Per le attivita' di cui al comma 1 il Garante puo' coordinarsi
con  il  Difensore  civico regionale e le altre autorita' di garanzia
dandosi  reciproca  segnalazione  in merito a situazioni di interesse
comune nell'ambito delle rispettive competenze.