Art. 4. P o t e r i 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, il Garante puo': a) visitare strutture e unita' di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorita' competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario; b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali ( ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformita' ai fini degli adempimenti di legge; c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalita' dell'attivita' amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unita' d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate; d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonche' presso le autorita' competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione. 2. Per le attivita' di cui al comma 1 il Garante puo' coordinarsi con il Difensore civico regionale e le altre autorita' di garanzia dandosi reciproca segnalazione in merito a situazioni di interesse comune nell'ambito delle rispettive competenze.