Art. 5. Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilita' e revoca 1. Il Garante e' eletto dal Consiglio regionale con le modalita' previste per l'elezione del Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del Difensore civico regionale lombardo), dura in carica cinque anni e puo' essere rieletto una sola volta. 2. Puo' essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea specialistica, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati all'infanzia e all'adolescenza. 3. Non sono eleggibili all'Ufficio di Garante: a) i membri del Parlamento, i Ministri, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali; b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni. 4. Sono incompatibili con la carica di Garante: a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle ASL e delle aziende ospedaliere (AO), nonche' i direttori generali di comuni e province e delle aziende di servizi alla persona (ASP); b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende pubbliche o societa' a partecipazione pubblica, nonche' gli amministratori o dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. 6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilita' di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne da' immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione. 7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalita', puo' revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza. 8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.