Art. 5.
   Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilita' e revoca

   1.  Il  Garante e' eletto dal Consiglio regionale con le modalita'
previste  per  l'elezione  del Difensore civico regionale di cui alla
legge  regionale 18  gennaio  1980,  n.  7 (Istituzione del Difensore
civico  regionale lombardo), dura in carica cinque anni e puo' essere
rieletto una sola volta.
   2.  Puo'  essere  eletto Garante chi sia in possesso del titolo di
laurea   specialistica,  con  particolari  competenze  ed  esperienze
professionali  nel  settore  delle  discipline  di tutela dei diritti
umani e dei servizi destinati all'infanzia e all'adolescenza.
   3. Non sono eleggibili all'Ufficio di Garante:
    a)  i  membri  del  Parlamento,  i  Ministri,  i  consiglieri  ed
assessori regionali, provinciali e comunali;
    b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
   4. Sono incompatibili con la carica di Garante:
    a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle
ASL e delle aziende ospedaliere (AO), nonche' i direttori generali di
comuni e province e delle aziende di servizi alla persona (ASP);
    b)  gli  amministratori  di  enti pubblici e privati accreditati,
aziende  pubbliche  o societa' a partecipazione pubblica, nonche' gli
amministratori  o  dirigenti  di enti, istituzioni o associazioni che
ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
   5.  Il  conferimento  della  carica  di Garante a dipendenti della
pubblica  amministrazione  o  a  dipendenti di istituzioni private ne
determina  il  collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto
al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva
al   fine   del   trattamento   di   quiescenza  e  di  previdenza  e
dell'anzianita' di servizio.
   6.  Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di
incompatibilita'  di  cui  al  comma  4,  il Presidente del Consiglio
regionale  invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici
giorni;  se  questi  non  ottempera  all'invito, lo dichiara decaduto
dalla  carica e ne da' immediata comunicazione al Consiglio regionale
al fine della sostituzione.
   7.  Il  Consiglio  regionale,  con  deliberazione  assunta  con la
maggioranza  prevista  per l'elezione e con le stesse modalita', puo'
revocare  il  Garante  per gravi o ripetute violazioni di legge o per
accertata inefficienza.
   8.  In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il
Garante  non  cessa  dalle  funzioni  e  rimane  in  carica fino alla
scadenza di cui al comma 1.