Art. 6. Struttura organizzativa 1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Per l'espletamento della propria attivita', il Garante puo' avvalersi di strutture gia' esistenti, secondo le modalita' disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' avvalersi della collaborazione: a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonche' di ricercatori ed istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni; b) del Difensore civico regionale, come previsto all'art. 4, comma 2; c) degli osservatori regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera m); d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, delle ASL e delle AO, d'intesa con i comuni e con le province; e) della polizia locale.