Art. 6.
                       Struttura organizzativa

   1.  Il  Garante  dispone,  presso  il  Consiglio  regionale, di un
ufficio    denominato    Ufficio    del   Garante   dell'infanzia   e
dell'adolescenza.  Per  l'espletamento  della  propria  attivita', il
Garante  puo'  avvalersi  di  strutture  gia'  esistenti,  secondo le
modalita'  disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  Il  Garante,  per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni, puo'
avvalersi della collaborazione:
    a)  di  figure professionali specialistiche appartenenti anche ad
associazioni  del  privato  sociale  e  del terzo settore, nonche' di
ricercatori  ed  istituti  universitari,  mediante la stipulazione di
apposite convenzioni;
    b)  del  Difensore  civico  regionale,  come previsto all'art. 4,
comma 2;
    c)  degli  osservatori  regionali  di  cui  all'art.  2, comma 1,
lettera m);
    d)   degli   assessorati   regionali,   provinciali   e  comunali
competenti,  delle  ASL  e  delle  AO, d'intesa con i comuni e con le
province;
    e) della polizia locale.