Art. 8.
                        Trattamento economico

   1.  Al  Garante  spetta  l'indennita'  di  funzione nel limite del
cinquanta  per cento di quella prevista dall'art. 2, comma 1, lettera
f),   della  legge  regionale 23  luglio  1996,  n.  17  (Trattamento
indennitario  dei  consiglieri  della  Regione Lombardia). Al Garante
spetta  altresi'  il  trattamento  di  missione  nella  misura e alle
condizioni previste dall'art. 6, comma 1, della medesima legge.