Art. 8. Trattamento economico 1. Al Garante spetta l'indennita' di funzione nel limite del cinquanta per cento di quella prevista dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia). Al Garante spetta altresi' il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, della medesima legge.