Art. 9. Clausola valutativa 1. Il garante informa il Consiglio regionale sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori. 2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti: a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'art. 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti; b) le criticita' emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare; c) le modalita' di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle politiche minorili; d) l'entita' e la gravita' delle violazioni dei diritti dei minori nonche' le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio. 3. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 2 da parte della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e della pubblicazione e' data notizia tramite gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.