Art. 9.
                         Clausola valutativa

   1. Il garante informa il Consiglio regionale sull'attivita' svolta
e  sui  risultati  raggiunti  nel  promuovere  e  garantire  la piena
attuazione dei diritti dei minori.
   2.  A  tal  fine  il  Garante  presenta al Consiglio regionale una
relazione   annuale,  nella  quale  si  forniscono  informazioni  sui
seguenti aspetti:
    a)  lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'art. 2
e,  per  ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e
finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
    b) le criticita' emerse nella realizzazione degli interventi e le
indicazioni sulle soluzioni da adottare;
    c)  le  modalita'  di collaborazione con i soggetti istituzionali
competenti  e  le  ricadute  ai  fini  di un maggior coordinamento ed
integrazione delle politiche minorili;
    d)  l'entita'  e  la  gravita'  delle  violazioni dei diritti dei
minori  nonche'  le  esigenze  prioritarie di promozione dei diritti,
rilevate sul territorio.
   3.  Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al
comma  2  da parte della commissione consiliare competente, adotta le
conseguenti determinazioni. La relazione e' pubblicata sul Bollettino
Ufficiale  della Regione (BURL) e della pubblicazione e' data notizia
tramite   gli   organi  di  stampa  e  le  emittenti  radiofoniche  e
radiotelevisive.