Art. 2.
                        Forme di pubblicita'

   1.  L'elenco  delle  nomine  e  designazioni  in  scadenza, di cui
all'art.  1,  comma 2, lettera a), della legge e' pubblicato sul BURL
con   cadenza   quadrimestrale   a   cura  della  Direzione  centrale
competente.
   2.  L'elenco  deve contenere per ciascuna nomina o designazione il
numero   dei   rappresentanti   regionali   da  nominare,  la  durata
dell'incarico e i requisiti previsti.
   3.  L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso a cura della Direzione
centrale competente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
almeno 10 giorni prima della sua pubblicazione.
   4. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sono pubblicate
sul  sito  WEB  istituzionale  le nomine o le designazioni effettuate
nell'anno precedente e le relative scadenze nonche' gli elenchi delle
candidature, di cui al successivo art. 3.