Art. 2. Forme di pubblicita' 1. L'elenco delle nomine e designazioni in scadenza, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge e' pubblicato sul BURL con cadenza quadrimestrale a cura della Direzione centrale competente. 2. L'elenco deve contenere per ciascuna nomina o designazione il numero dei rappresentanti regionali da nominare, la durata dell'incarico e i requisiti previsti. 3. L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso a cura della Direzione centrale competente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale almeno 10 giorni prima della sua pubblicazione. 4. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sono pubblicate sul sito WEB istituzionale le nomine o le designazioni effettuate nell'anno precedente e le relative scadenze nonche' gli elenchi delle candidature, di cui al successivo art. 3.