Art. 3.
               Candidature: modalita' di presentazione

   1.  Le  candidature  per  le  nomine  e  designazioni  di  cui  al
precedente   art.   2  sono  proposte  dalla  Giunta  regionale,  dai
consiglieri  regionali,  dagli  ordini  e  collegi  professionali, da
associazioni,   enti   pubblici   o   privati  operanti  nei  settori
interessati,  organizzazioni  sindacali, fondazioni o da almeno cento
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.
   2.  Al fine di promuovere le pari opportunita' tra uomini e donne,
i  soggetti  di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono
tenuti  a  proporre,  per  gli  organismi  collegiali,  nominativi di
persone di entrambi i generi.
   3.  Le  candidature sono presentate presso il protocollo regionale
entro  45  giorni  prima della scadenza del termine entro cui si deve
provvedere alla nomina o designazione.
   4. Se il termine cade in un giorno festivo o prefestivo si intende
prorogato al giorno immediatamente successivo.
   5.  La  proposta  di  candidatura,  sottoscritta dal proponente, e
indirizzata  al  Presidente  della Regione, contiene la dichiarazione
dell'interessato, effettuata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, relativa a:
    a) i dati anagrafici completi e la residenza;
    b) il titolo di studio;
    c) il curriculum professionale su formato europeo;
    d)  l'indicazione  dei  rapporti  intercorrenti o precorsi con la
Regione  e  gli  enti di cui all'allegato A), dell'art. 1 della legge
regionale n. 30/2006;
    e) la disponibilita' all'accettazione dell'incarico;
    f)  la  dichiarazione  specifica  di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di cui all'art. 5 della Legge;
    g)  la  disponibilita'  ad  accettare  le  comunicazioni  per via
amministrativa.
   6.  Con  comunicazione  del Presidente alla Giunta si procede alla
presa  d'atto  delle  candidature  pervenute:  in  tale  sede e' data
facolta'   alla  Giunta  di  integrare  l'elenco  delle  proposte  di
candidatura pervenute.
   7.  Qualora  i  dati di cui al comma 4 siano incompleti gli uffici
provvedono  alla  richiesta  di integrazione stabilendo un termine in
ragione dell'urgenza di provvedere.