Art. 3. Candidature: modalita' di presentazione 1. Le candidature per le nomine e designazioni di cui al precedente art. 2 sono proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia. 2. Al fine di promuovere le pari opportunita' tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi. 3. Le candidature sono presentate presso il protocollo regionale entro 45 giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione. 4. Se il termine cade in un giorno festivo o prefestivo si intende prorogato al giorno immediatamente successivo. 5. La proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, e indirizzata al Presidente della Regione, contiene la dichiarazione dell'interessato, effettuata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a: a) i dati anagrafici completi e la residenza; b) il titolo di studio; c) il curriculum professionale su formato europeo; d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui all'allegato A), dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006; e) la disponibilita' all'accettazione dell'incarico; f) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 5 della Legge; g) la disponibilita' ad accettare le comunicazioni per via amministrativa. 6. Con comunicazione del Presidente alla Giunta si procede alla presa d'atto delle candidature pervenute: in tale sede e' data facolta' alla Giunta di integrare l'elenco delle proposte di candidatura pervenute. 7. Qualora i dati di cui al comma 4 siano incompleti gli uffici provvedono alla richiesta di integrazione stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere.